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inps – borse di studio its 2021

BORSE DI STUDIO ITS 2021

BANDO DI CONCORSO PER

L’ASSEGNAZIONE DI

BORSE DI STUDIO PER LA FREQUENZA  DI ISTITUTI TECNICI SUPERIORI (ITS)

(D.P.C.M. 25 gennaio 2008)

In favore dei figli o orfani ed equiparati (studenti fuori sede)

  • degli iscritti (dipendenti o pensionati) alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali
  • dei pensionati utenti della Gestione dipendenti pubblici

Anno scolastico 2021/2022

Premessa

Nell’ambito delle prestazioni sociali in favore dei dipendenti e pensionati pubblici e dei loro familiari, previste ai sensi dell’articolo 1, punto c), del Decreto Ministeriale 28 luglio 1998 n. 463, l’Inps, nell’intento di proseguire e consolidare il programma di assistenza in favore degli studenti, indice il presente Bando per assegnare borse di studio per la frequenza di ITS.

Si tratta di percorsi di specializzazione tecnica Post Diploma, riferiti alle aree considerate prioritarie per lo sviluppo economico e la competitività del Paese.

Il beneficio è riservato agli studenti fuori sede, cioè quelli che frequenteranno nell’anno scolastico di riferimento un Istituto Tecnico Superiore che abbia sede in un Comune diverso da quello di residenza, distante da quest’ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, calcolata con riferimento alla distanza chilometrica più breve in relazione ad una qualsiasi delle vie di comunicazione esistenti, ad esempio ferroviaria o stradale.

INDICE

Premessa

Art. 1Soggetti del concorso
Art. 2Oggetto e finalità del concorso
Art. 3Requisiti di ammissione al concorso
Art. 4Domanda di iscrizione in banca dati e credenziali di accesso 
Art. 5Attestazione ISEE
Art. 6Domanda di partecipazione al concorso – Termini e modalità di invio telematico
Art. 7Graduatoria degli ammessi con riserva – Pubblicazione
Art. 8Adempimenti a cura del richiedente successivi alla pubblicazione delle graduatorie ammessi con riserva
Art. 9Scorrimento delle graduatorie – Pubblicazione graduatorie definitive
Art. 10 Importo del contributo e modalità di erogazione Art. 11 Disciplina delle rinunce al corso Art. 12 Accertamenti e sanzioni Art. 13 Istanze di riesame e ricorsi Art. 14 Responsabile del procedimento Art. 15 Note informative                   

Articolo 1 – Soggetti del concorso

  1. All’interno del presente bando sono previste tre distinte figure: il titolare del diritto, il beneficiario e il richiedente.
  2. Il titolare del diritto è individuato tra i seguenti soggetti:
    1. l’iscritto (dipendente o pensionato) alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
    1. il pensionato utente della Gestione dipendenti pubblici.
  3. Il beneficiario è lo studente destinatario della prestazione ed è individuato tra i seguenti soggetti:
    1. figlio o orfano del titolare del diritto;
    1. giovane regolarmente affidato, equiparato al figlio;
    1. figlio di iscritto riconosciuto permanentemente inabile a qualsiasi attività lavorativa, equiparato all’orfano.
  4. Il richiedente, ovvero colui che presenta la domanda di partecipazione al concorso, è individuato tra i seguenti soggetti:
    1. il titolare del diritto in qualità di genitore del beneficiario;
    1. il coniuge del titolare, in caso di titolare deceduto e senza diritto alla pensione di reversibilità del coniuge stesso, in qualità di “genitore superstite” e il coniuge del titolare privo di potestà genitoriale, in qualità di “genitore richiedente”;
    1. il tutore del figlio o dell’orfano del titolare del diritto;
    1. il beneficiario maggiorenne alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Articolo 2 – Oggetto e finalità del concorso

  1. L’Inps indice un concorso per l’anno accademico 2021/2022 in favore dei figli o orfani ed equiparati, come indicati ai commi 3 e 4 dell’art. 1 del presente bando, dei dipendenti della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, dei pensionati utenti della Gestione dipendenti pubblici per il conferimento delle seguenti borse di studio:

n. 100 contributi dal valore di Euro 4.000,00 per la frequenza da parte di studenti fuori sede di Istituti Tecnici Superiori (ITS). 

  • Si considerano fuori sede gli studenti che frequenteranno nell’anno scolastico 2021/2022 un Istituto Tecnico Superiore che abbia sede in un Comune diverso da quello di residenza, distante da quest’ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, calcolata con riferimento alla distanza chilometrica più breve in relazione ad una qualsiasi delle vie di comunicazione esistenti, ad esempio ferroviaria o stradale.

Articolo 3 – Requisiti di ammissione al concorso

1. Possono partecipare al concorso i beneficiari di cui all’art. 1, comma 3, in possesso dei seguenti requisiti:

  1. l’aver conseguito nell’anno scolastico 2018/2019 ovvero 2019/2020 ovvero 2020/21 il diploma di istruzione secondaria superiore, ovvero il diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale per coloro che abbiano partecipato ad un percorso integrativo di istruzione e formazione tecnica superiore

(IFTS) di durata annuale;

  • essere in regola con la frequenza minima obbligatoria dell’ITS, per coloro i quali abbiano già compiuto il primo anno del percorso formativo, o il secondo anno nel caso di ciclo triennale;
  • non fruire per il medesimo anno formativo 2021/2022, di altre provvidenze analoghe erogate dall’Istituto, dallo Stato o da altre istituzioni pubbliche e private, in Italia o all’estero di valore superiore al 50% dell’importo della borsa messa a concorso;
  • essere uno studente fuori sede, come definito dall’art. 2 del presente Bando. 

Articolo 4 – Domanda di iscrizione in banca dati e credenziali di accesso

  1. Prima di procedere alla compilazione della domanda, qualora il richiedente non sia già iscritto in banca dati, occorre effettuare detta iscrizione, ossia essere riconosciuti dall’Istituto come “richiedenti” della prestazione. I richiedenti la prestazione che non risultino iscritti nella predetta banca dati dovranno, quindi, preventivamente ed entro 10 giorni dalla scadenza del Bando di concorso, presentare richiesta d’iscrizione alla stessa.
  2. Il modulo AS150 di richiesta di iscrizione in banca dati può essere prelevato direttamente dal sito internet www.inps.it, inserendo nel motore di ricerca la sigla: “AS150”. Il modulo, debitamente compilato, deve essere poi presentato dal richiedente, entro 10 giorni dalla scadenza del Bando di concorso, alla sede provinciale INPS competente per territorio, attraverso i canali di seguito elencati:
    1. recandosi direttamente presso la direzione provinciale Inps competente per territorio;
    1. inviandone una copia digitalizzata a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC della direzione provinciale Inps competente per territorio;
    1. inviandone una copia digitalizzata a mezzo posta elettronica, all’indirizzo mail della direzione provinciale Inps competente per territorio, allegando copia del documento di identità in corso di validità;
    1. inviandolo tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, allegando copia del documento di identità in corso di validità.
  3. Indirizzi, numeri di fax, caselle di posta elettronica cui inviare i predetti moduli sono reperibili sul sito www.inps.it nella sezione: Contatti>>Accedere alle sedi Inps.
  4. Per la presentazione della domanda per partecipare al presente Bando di concorso è necessario da parte del soggetto richiedente il possesso di uno dei sistemi di autenticazione (SPID, CIE, CNS) come specificato nei commi successivi.
  5. Non è più consentito l’uso del PIN, che ha perso validità alla data del 30 settembre 2021.
  6. Gli utenti potranno accedere ai servizi offerti da INPS utilizzando uno dei sistemi di autenticazione attualmente accettati, che sono i seguenti:
    1. Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);
    1. Carta d’Identità Elettronica (CIE);
    1. Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
  7. Per maggiori informazioni su come acquisire le credenziali di accesso è possibile consultare la sezione “Accedere ai servizi” del sito www.inps.it  (in alto a sinistra).

Articolo 5 – Attestazione ISEE

  1. Il richiedente la prestazione, all’atto della presentazione della domanda, può presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la determinazione del valore ISEE minorenni o dell’ISEE ordinario. L’attestazione ISEE è rilasciata dall’INPS previa presentazione della predetta Dichiarazione Sostitutiva Unica da parte del richiedente.
  2. L’attestazione ISEE deve essere riferita al nucleo familiare in cui compare il beneficiario.
  3. L’utente deve richiedere la certificazione ISEE 2022. Nel caso sia già stata emessa un’attestazione ISEE 2022, riferita al nucleo familiare in cui compare il beneficiario, non sarà necessario richiedere una nuova attestazione. Il valore dell’attestazione ISEE è acquisito automaticamente dall’INPS.
  4. Qualora, in sede di istruttoria della domanda, il sistema non rilevi la presentazione di una valida dichiarazione sostitutiva unica alla data di inoltro della domanda, la domanda sarà collocata in graduatoria con le modalità indicate nell’art. 7. L’utente dovrà pertanto verificare a sua cura l’assenza di omissioni o difformità nella dichiarazione, che potranno eventualmente essere corrette su istanza del richiedente la prestazione entro e non oltre 15 giorni dalla data di scadenza del bando.
  5. L’Istituto non si assume alcuna responsabilità, nel caso di mancata trasmissione telematica della Dichiarazione Sostitutiva Unica del richiedente da parte degli Enti convenzionati o di erronea trascrizione del codice fiscale del beneficiario o dei componenti del nucleo familiare all’interno della medesima attestazione.
  6. L’acquisizione della certificazione ISEE potrà essere verificata all’interno del sito www.inps.it, inserendo nel motore di ricerca la parola “ISEE” e selezionando tra i risultati l’opzione “ISEE post-riforma 2015”.

Articolo 6 – Domanda di partecipazione al concorso – Termini e modalità di invio telematico

  1. La domanda deve essere presentata dal soggetto richiedente la prestazione, come individuato dall’articolo 1, comma 4, esclusivamente per via telematica. 

Per farlo è sufficiente inserire nel motore di ricerca del sito www.inps.it  le parole «Borse di studio per scuola di primo e secondo grado, università e ITS», aprire la relativa scheda informativa e cliccare su «Accedi al servizio» in alto a destra. Una volta autenticati con il proprio SPID, CIE o CNS, è possibile effettuare le successive scelte, seguendo il percorso: «Per Aree tematiche > Attività sociali» o, in alternativa, «Per ordine alfabetico > Domanda» o, in alternativa, «Per tipologia di servizio > Borse di Studio ITS > Domanda».

Nella domanda dovranno necessariamente essere inseriti recapiti telefonici mobili e di posta elettronica (e-mail), escluso l’utilizzo di PEC, al fine di consentire e agevolare le comunicazioni da parte dell’Istituto.

  • Nella sezione successiva è possibile indicare il soggetto portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 3 della legge n. 104/92, ovvero invalido civile al 100% se maggiorenne, con o senza diritto all’indennità di accompagnamento o in possesso di certificazione di cecità assoluta o di sordità.

Richieste presentate al di fuori della domanda di partecipazione non saranno prese in considerazione.

  • Ai fini della formazione delle graduatorie, ai sensi del successivo articolo 7, dovrà essere indicata a pena d’esclusione, la votazione conseguita nell’anno scolastico 2018/2019 ovvero 2019/2020 ovvero 2020/2021 per il diploma di istruzione secondaria superiore, ovvero per il diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale per coloro che abbiano partecipato ad un percorso integrativo di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) di durata annuale.
  • Qualora entrambi i coniugi abbiano diritto a presentare la domanda di partecipazione al concorso in qualità di titolari, l’Istituto verificherà che il nominativo di ciascun beneficiario o partecipante sia presente in una sola delle domande presentate. Qualora lo stesso nominativo compaia come beneficiario o partecipante in entrambe le domande, sarà presa in considerazione la domanda con data di presentazione più recente. 
  • Nella domanda è obbligatorio indicare il codice IBAN del conto corrente postale o bancario italiano, o della carta prepagata abilitata alla ricezione di bonifici bancari da parte delle Pubbliche Amministrazioni, intestato o cointestato al richiedente la prestazione (genitore, tutore o studente maggiorenne). Non sono validi Iban di libretti postali.
  • Dopo l’invio telematico della domanda, l’Istituto trasmetterà una ricevuta di conferma, all’indirizzo e-mail indicato nell’istanza medesima. La domanda inviata è immediatamente visualizzabile attraverso la funzione “Visualizza domande inserite”, all’interno dell’area riservata. Una volta inviata la domanda, è opportuno effettuare la predetta visualizzazione per verificare l’esattezza dei dati inseriti e l’avvenuta trasmissione della domanda medesima.
  • La domanda inviata e con numero di protocollo assegnato non è modificabile; pertanto, per correggere ogni eventuale errore, sarà necessario inviare una nuova domanda. L’Istituto istruirà soltanto l’ultima domanda valida ricevuta entro il termine di scadenza di presentazione previsto dal presente bando.
  • In caso di particolari difficoltà nell’utilizzo della procedura telematica per l’invio della domanda, non superabili attraverso gli ordinari strumenti di supporto messi a disposizione dall’Istituto (guida alla compilazione della domanda, assistenza telefonica tramite Contact Center, etc.) e non riconducibili a problematiche relative allo SPID o alla regolare iscrizione in banca dati, il richiedente può presentare la domanda attraverso il servizio di Contact Center al numero 803164 gratuito da telefono fisso e 06 164 164 a pagamento da rete mobile, al costo della tariffa del proprio operatore.
  • La domanda deve essere trasmessa dal richiedente la prestazione, come individuato ai sensi dell’art. 1, comma 4, del presente bando, a decorrere dalle ore 12,00 del giorno 25 gennaio 2022 e non oltre le ore 12,00 del giorno 22 febbraio 2022.

Articolo 7 – Graduatorie degli ammessi con riserva – Pubblicazione

  1. La graduatoria del concorso, redatta con l’indicazione della posizione assegnata, sarà pubblicata entro il 23/03/2022 e sarà predisposta sommando il punteggio del merito scolastico di cui all’art. 6, comma 3, rapportato in centesimi, con quello relativo al punteggio corrispondente alla classe di Indicatore ISEE 2022, come di seguito indicato:
ISEEPunti
Fino a 8.000,00 euro25
da 8.000,01 a 16.000,00 euro20
da 16.000,01 a 24.000,00 euro15
da 24.000,01 a 32.000,00 euro10
da 32.000,01 a 44.000,00 euro5
oltre 44.000,00 euro0
  • In caso di mancata presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) finalizzata al rilascio del valore ISEE minorenni o ISEE ordinario 2022 relativo al nucleo familiare in cui compare il beneficiario, verrà attribuito il punteggio corrispondente alla classe di indicatore ISEE massima. 
  • A parità di punteggio complessivo, verrà data priorità al valore ISEE assoluto inferiore. In caso di persistente parità sarà preferito lo studente di età anagrafica maggiore.
  • In favore dei concorrenti orfani, loro equiparati e portatori di handicap ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 3 della legge n. 104/92, ovvero invalidi civile al 100% se maggiorenni, con o senza diritto all’indennità di accompagnamento o in possesso di certificazione di cecità assoluta o di sordità anche in assenza di presentazione della DSU finalizzata al rilascio del valore ISEE minorenni o ISEE ordinario 2022 relativo al nucleo familiare in cui compare il beneficiario, è riconosciuto un diritto di precedenza assoluta al conseguimento della borsa di studio. A parità di punteggio, sarà preferito il giovane di età anagrafica maggiore.
  • L’ammissione con riserva, inoltre, sarà comunicata a tutti gli interessati con messaggio inviato all’indirizzo di posta elettronica di cui all’art. 6, comma 1 o mediante sms al numero di telefono mobile, indicati nella domanda di partecipazione.
  • Nella comunicazione a cura dell’Istituto, di cui al comma precedente, saranno indicati gli adempimenti successivi a cura del richiedente la prestazione, nonché le modalità e condizioni di erogazione del contributo stesso, conformi a quanto previsto nel presente bando di concorso.   

Articolo 8 – Adempimenti a cura del richiedente successivi alla pubblicazione delle graduatorie degli ammessi con riserva

  1. Entro il giorno 20 aprile 2022 il richiedente di beneficiario ammesso con riserva al beneficio, ai sensi delle graduatorie di cui all’art. 7, dovrà accedere in procedura ed effettuare i seguenti adempimenti:  a) dichiarare di essere iscritto al corso ITS prescelto; 
    1. dichiarare di non fruire per il medesimo anno solare, di altre provvidenze analoghe erogate dall’Istituto, dallo Stato o da altre istituzioni pubbliche e private, in Italia o all’estero di valore superiore al 50% dell’importo della borsa messa a concorso.
    1. caricare in procedura copia del contratto di locazione e di ospitalità intestato allo studente o al familiare di cui lo stesso risulti fiscalmente a carico stipulato o rinnovato ai sensi della Legge n.

431/1998 ovvero di atto di assegnazione in godimento;

  • impegnarsi alla restituzione delle somme percepite nei casi previsti dal successivo art. 11 del presente bando.
  • Scaduto il termine di cui al comma 1 senza che siano state rese le dichiarazioni di cui al comma precedente, il beneficiario ammesso con riserva verrà escluso definitivamente dal concorso. Entro il giorno 18 novembre 2022 il richiedente di beneficiario, ai fini del pagamento del saldo dell’importo spettante, dovrà: 
    • dichiarare di accedere al secondo anno, ovvero all’ultimo anno in caso di ciclo triennale ovvero aver ottenuto il Diploma di Istruzione Tecnica Superiore, rilasciato dal MIUR ai sensi del D.P.C.M. del 25 gennaio 2008, e valido sul territorio nazionale e all’interno della

Comunità Europea, raccordandosi con il Quadro Europeo delle Qualifiche (VI° livello EQF). Il predetto requisito non è richiesto per lo studente portatore di handicap ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 3 della legge n. 104/92, ovvero invalido civile al 100% se maggiorenne, con o senza diritto all’indennità di accompagnamento o in possesso di certificazione di cecità assoluta o di sordità;

  • dichiarare di non aver fruito per il medesimo anno formativo 2021/2022, di altre provvidenze analoghe erogate dall’Istituto, dallo Stato o da altre istituzioni pubbliche e private, in Italia o all’estero di valore superiore al 50% dell’importo della borsa messa a concorso.

Articolo 9 – Scorrimento delle graduatorie – Pubblicazione graduatorie definitive

  1. L’Istituto procederà all’eventuale scorrimento delle graduatorie una sola volta, entro il giorno 29 aprile 2022, provvedendo a darne comunicazione ai beneficiari subentrati con messaggio inviato all’indirizzo di posta elettronica o mediante sms al numero di telefono mobile, indicati nella domanda di partecipazione. 
  2. I beneficiari subentrati a seguito dello scorrimento delle graduatorie dovranno entro il giorno 31 maggio 2022, rendere le dichiarazioni e allegare i documenti di cui all’art. 8, comma 1. Scaduto il predetto termine, senza che siano state rese le dichiarazioni indicate, il beneficiario ammesso con riserva verrà escluso definitivamente dal concorso. 
  3. Ultimato lo scorrimento, l’Istituto procederà a pubblicare la graduatoria definitiva dei beneficiari sul sito internet www.inps.it, nella specifica sezione riservata al concorso. 

Articolo 10 – Importo del contributo e modalità di erogazione

  1. Il contributo viene erogato in via esclusiva al richiedente la prestazione. 
  2. Entro il 31 maggio 2022 l’Istituto disporrà nei confronti del richiedente il pagamento di un acconto, pari al 50% dell’importo del contributo, così come individuato ai sensi del comma 1. In caso di beneficiari subentrati a seguito dello scorrimento delle graduatorie, ai sensi dell’art. 9, la liquidazione dell’acconto sarà disposta entro il 30 giugno 2022.
  3. A seguito della verifica delle dichiarazioni rilasciate ai sensi dell’art. 8, comma 3, nei termini ivi previsti, l’INPS erogherà al richiedente il restante 50% entro il 30 dicembre 2022

Articolo 11 – Disciplina delle rinunce al corso

1. In caso di rinuncia alla frequenza del corso ITS prescelto, il richiedente la prestazione è tenuto alla restituzione di tutto il contributo se erogato, entro 60 giorni dalla predetta rinuncia.

Articolo 12 – Accertamenti e sanzioni

  1. Ai sensi dell’art. 71, comma 1, del DPR 445/2000, l’Istituto eseguirà controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui vi siano dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva. Ove risultassero dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità, i dichiaranti incorreranno nelle previste sanzioni penali.
  2. Ai sensi dell’art. 34, commi 5 e 6, della legge 4 novembre 2010, n. 183, l’Agenzia delle Entrate procede con l’individuazione di eventuali difformità o omissioni dei dati autocertificati all’interno della DSU in sede di rilascio dell’attestazione ISEE, rispetto a quelli presenti nel sistema informativo dell’anagrafe tributaria, applicando le previste sanzioni.
  3. Nei casi di cui ai precedenti commi, l’Istituto procederà alla revoca del beneficio e all’attivazione di recupero delle somme indebitamente percepite. 
  4. L’eventuale certificazione relativa ai requisiti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e all’invalidità civile sarà verificata d’ufficio attraverso le banche dati dell’Istituto.

Articolo 13 – Istanze di riesame e ricorsi

  1. Eventuali istanze di riesame dovranno essere presentate alla Sede Inps territorialmente competente, entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento contestato.
  2. Per eventuali controversie giudiziarie in tema di graduatoria, il Foro competente è quello di Roma, mentre per le altre controversie è quello della Direzione Regionale / Direzione di Coordinamento metropolitano competente per territorio.

Articolo 14 – Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento è il Direttore della Sede provinciale INPS competente in relazione alla residenza del Richiedente. 

Articolo 15 – Note informative

  1. Sul sito istituzionale www.inps.it, all’interno dell’area riservata, è possibile visualizzare la domanda presentata, verificare lo stato della pratica, la positiva acquisizione dell’attestazione ISEE, l’esito del concorso.
  2. Per ogni informazione è disponibile il Contact Center, al numero verde

803 164 (da telefoni fissi) e al numero 06 164164 (da telefoni cellulari). Quest’ultimo servizio è a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico del chiamante. Il servizio telefonico è sempre attivo con risponditore automatico 24 ore su 24; il servizio con operatore è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00, festivi esclusi.

Roma, 23 novembre 2021

   f.to in originale Il Direttore centrale

Valeria Vittimberga